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Coronavirus e lavoro: le FAQ di syndicom

Anche in Svizzera il numero di casi di coronavirus è in aumento. Se il virus continua a diffondersi, ciò può comportare restrizioni nella vita quotidiana e sul lavoro. Quali sono le conseguenze per i dipendenti? Potranno rimanere a casa e occuparsi dei loro figli quando l'asilo chiude? Il datore di lavoro può esigere che io prenda ferie adesso? Le risposte più importanti alle domande più impellenti.

Posso stare a casa dal lavoro per paura di un contagio?

A meno che non esista un ordine delle autorità o che il datore di lavoro non abbia chiuso l'attività, l'assenteismo costituisce un rifiuto ingiustificato a lavorare. Ciò può comportare sanzioni ai sensi del diritto del lavoro, compreso il licenziamento senza preavviso.

Sto per andare in pensione e lavoro in un ufficio postale. A causa di una malattia respiratoria cronica sono particolarmente a rischio e ho tanta paura di essere contagiato. Come devo comportarmi? 

Contattate immediatamente il vostro superiore e informatelo che a causa delle vostre condizioni di salute e della vostra età rientrate tra le persone a rischio. Secondo l’ordinanza 2 sul COVID-19 del Consiglio federale del 16 marzo 2020, le persone a rischio sono tenute a lavorare da casa. Qualora questo non fosse possibile (come probabilmente in questo caso), il datore di lavoro dovrà continuare a versare il salario durante il periodo di sospensione dal lavoro. 

Posso rifiutarmi di lavorare presso l’azienda a causa del rischio di contagio?

Se il datore di lavoro non rispetta le elementari norme igieniche e non adotta misure di protezione adeguate, ci si può rifiutare di lavorare. In caso contrario, il rifiuto di lavorare è ingiustificato. Prima di tale rifiuto, è essenziale contattare syndicom. Le norme igieniche e le misure di protezione vengono definite a seconda delle situazioni. Le possibili misure sono indicate qui.

A seguito della chiusura delle scuole devo occuparmi dei miei figli a casa. Ho diritto a percepire il salario?

Sì. In questo caso, ai sensi dell’art. 324a CO, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il salario per un periodo di tempo limitato. 

Secondo la legge, se il lavoratore è impossibilitato a lavorare per colpa non sua al fine di adempiere a un obbligo di legge (obbligo di mantenimento dei figli ai sensi dell’art. 276 CC), il datore di lavoro deve continuare a corrispondergli il salario per un periodo di tempo limitato ai sensi dell’art. 324a CO. I genitori sono tuttavia tenuti a evitare assenze prolungate organizzandosi adeguatamente.

I lavoratori devono però rispettare il loro obbligo di diminuzione del danno e cercare un’assistenza alternativa:

  • Molte scuole stanno predisponendo un’offerta che supporti i genitori nell’assistenza dei figli. In alcuni Cantoni questo è ad esempio un obbligo per tutte le scuole pubbliche. È previsto che le scuole debbano informare attivamente i genitori di quest’offerta. Qualora non dovesse pervenire alcuna comunicazione, si deve chiedere alla scuola se prevede una proposta di assistenza. È possibile contattare anche la Croce Rossa che fornisce soluzioni in materia di assistenza. Infine, i genitori possono contattare altri genitori e creare insieme a loro una soluzione assistenziale alternata. È assolutamente necessario rinunciare all’assistenza da parte dei nonni.
  • I genitori sono tenuti a suddividersi i compiti assistenziali in modo tale che gli svantaggi non ricadano unicamente sul datore di lavoro di uno solo dei genitori.
  • Se esiste la possibilità dell’home-office, i genitori sono tenuti a lavorare da casa. Questo soprattutto in caso di bambini più grandi. In questo caso i genitori possono anche essere tenuti a utilizzare a casa un PC privato, qualora non disponessero di un portatile sul posto di lavoro.

Lo stesso sono malato. Percepisco il salario?

Sì. La durata dell’ulteriore pagamento del salario è determinata dalla legge, dal contratto di lavoro o dal CCL applicabile.

Cosa succede se tengo a casa i miei figli da scuola in modo che non possano contrarre la malattia? Percepisco ancora il salario se non mi reco al lavoro per occuparmi dei miei figli? Cambia qualcosa se la scuola, l'asilo o la scuola materna sono ufficialmente chiusi?

Senza una chiusura ufficiale della scuola, ecc., l'assenza dal lavoro costituisce un rifiuto ingiustificato a lavorare, che può essere sanzionato. In questo caso il salario non è dovuto. Se la scuola viene chiusa dalle autorità, il salario deve continuare a essere pagato, comunque almeno per un periodo di tempo limitato. I genitori sono tenuti a trovare un'altra soluzione per l’assistenza.

Sono tenuto a fare gli straordinari o ore di lavoro in più per la malattia dei colleghi?

Sì, per quanto ciò fosse ragionevole. È possibile anche disporre il lavoro straordinario. Il lavoro straordinario è possibile dal lunedì al sabato tra le 6:00 e le 23:00. Si noti che l'orario di lavoro giornaliero massimo del singolo dipendente, comprese le pause e gli straordinari, deve rientrare nelle 14 ore (art. 10 cpv. 3 LL). Di norma, gli straordinari devono essere compensati entro 14 settimane. I dipendenti con obblighi familiari possono essere chiamati a prestare del lavoro straordinario solo con il loro consenso (art. 36 cpv. 2 LL).

L'azienda può disporre le ferie aziendali dietro breve preavviso?

In linea di principio, no, perché le vacanze e quindi anche le ferie aziendali devono essere disposte con circa tre mesi di anticipo. Tuttavia, a seconda della situazione, può essere opportuno accettare ferie aziendali organizzate con un breve preavviso (ad es. se il datore di lavoro si trova in difficoltà finanziarie). Laddove le ferie aziendali non venissero accettate, è consigliabile informare il datore di lavoro tramite lettera raccomandata o e-mail.

È possibile disporre un saldo OF (orario flessibile) positivo, straordinari o altri crediti di tempo? Posso attingere a tali crediti di mia iniziativa?

Per rispondere a questa domanda è necessario consultare il contratto di lavoro e il CCL. Di norma, dovrebbe essere consentito poter percepire crediti a livello temporale. Il percepimento arbitrario, invece, non è consentito e può comportare sanzioni ai sensi del diritto del lavoro (compreso il licenziamento senza preavviso).

Cosa accade se il datore di lavoro o le autorità chiudono temporaneamente l'azienda? Il salario è ancora dovuto?

Sí. Poiché l'azienda si assume il rischio aziendale ed economico, il dipendente ha diritto all’ulteriore pagamento del salario. Anche la chiusura aziendale a seguito di una direttiva da parte delle autorità rientra nella sfera di rischio del datore di lavoro. A causa della chiusura, non è più in grado di accettare la prestazione di lavoro dei lavoratori e finisce pertanto in mora. Ai sensi dell’art. 324 CO il salario è pertanto dovuto senza che i lavoratori debbano prestare ulteriormente il loro lavoro.

L’azienda deve fornire mascherine igieniche o altri prodotti per l'igiene?

In qualità di datore di lavoro, l'azienda è tenuta a proteggere adeguatamente i propri dipendenti mentre lavorano. Poiché il rischio di contagio, in caso di pandemia, non è lo stesso ovunque, l'UFSP non raccomanda in genere di indossare una mascherina igienica. Tuttavia, dovrebbe essere considerato utile nei casi in cui non fosse possibile evitare un aumento del rischio di diffusione del virus influenzale (ad es. in presenza di raggruppamenti di persone, contatti con i clienti, ecc.). Ma le situazioni esatte in cui le mascherine igieniche devono essere utilizzate possono essere definite solo una volta che il virus pandemico e le sue specifiche caratteristiche di trasmissione sono note. In caso di pandemia, l'UFSP comunicherà per tempo le situazioni in cui è opportuno indossare una mascherina igienica. Si raccomanda di seguire le raccomandazioni ufficiali.

Cosa succede se nella mia azienda si verificano malattie correlate al coronavirus?

Il datore di lavoro deve informare il medico cantonale, che esaminerà le misure adeguate, compresa la chiusura.

14. Ad aprile ho in programma di far visita alla mia famiglia in Italia. Il mio datore di lavoro (una tipografia) ha minacciato di non farmi lavorare per almeno una settimana al mio rientro dalle ferie e di non corrispondermi lo stipendio. È tutto regolare?

Sì. L’Italia è senza dubbio un paese a rischio e viene pertanto elencato anche nella lista dei paesi a rischio del Consiglio federale. Chi si reca volontariamente in un paese a rischio, deve mettere in conto che non sarà ammesso in azienda e – qualora non fosse possibile lavorare in home office – non percepirà lo stipendio per tutta la durata della «quarantena».

Sono una fotografa freelance e i miei incarichi per eventi in ambito culturale e mediatico vengono attualmente disdetti a causa della situazione che stiamo vivendo. Sto subendo gravi perdite e non so come potermi guadagnare da vivere. Dove posso ottenere supporto?

Ovviamente i lavoratori indipendenti rientrano tra le persone maggiormente colpite dalle conseguenze della pandemia. Non essendo possibile in Svizzera assicurarsi contro la disoccupazione, attualmente non c’è alcuna copertura da parte dello Stato in questa direzione.
Spetta ora alla politica garantire rapidamente e senza complicazioni un sostegno finanziario d’urgenza. Vi consiglio di documentare le vostre perdite in modo da poter richiedere sostegno al momento opportuno. Diverse associazioni e sindacati stanno attualmente raccogliendo questi dati da parte dei professionisti nei loro settori e ambiti organizzativi; lo sta facendo anche syndicom in qualità di sindacato dei media e delle professioni visive. Partecipate anche voi. Se doveste avere urgentemente bisogno di aiuti di emergenza, vi invitiamo a rivolgervi all’assistenza sociale.

 

Le risposte sono da intendersi come guida e non sostituiscono una consulenza legale. Contattateci se avete domande sul vostro caso specifico. Potete contattarci tramite il modulo di contatto o per telefono al numero 058 817 18 18.

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