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Industria grafica: E ora va applicato il CCL 2013

Il CCL 2013 – con validità fino al 31 dicembre 2015 – è entrato ufficialmente in vigore il 1. luglio 2013.

Qui di seguito vi riportiamo una panoramica dei principali miglioramenti e delle più importanti modifiche riguardo alle condizioni di lavoro. In caso di domande vi preghiamo di contattare il segretariato regionale syndicom di competenza oppure il segretariato centrale.

Salari minimi – Art. 221
Per le seguenti categorie dal 1. Luglio 2013 valgono i seguenti nuovi salari minimi:

  • Qualificati/e, apprendistato di 4 anni, dal 1. al 4. anno di lavoro: CHF 4´200
  • Qualificati/e, apprendistato di 2 anni, Assistente alla stampa e all’allestimento CFP, legatorie industriali: CHF 3´700
  • Non qualificati/e: CHF 3´800

Convenzione sulle condizioni di tirocinio – Art. 514 + 515
Dal 1. Agosto 2013 gli apprendisti nel 1. e 2. anno di tirocinio hanno diritto ai seguenti salari minimi: CHF 600 rsp. CHF 800 al mese. I poligrafici nel 1. anno di apprendistato in futuro guadagneranno CHF 300 al mese. L’azienda presso la quale essi svolgono il tirocinio è tenuta anche a versare obbligatoriamente la tredicesima.

I lavoratori con formazione già terminata ma che stanno assolvendo un altro apprendistato supplementare hanno diritto ai seguenti salari minimi mensili:

  • Nel 1. anno di formazione           CHF 2´180
  • Nel 2. anno di formazione           CHF 2´420
  • Nel 3. anno di formazione           CHF 2´670

Durata del lavoro – Art. 202

Continua a valere come orario normale di lavoro la settimana lavorativa delle 40 ore. Le aziende tuttavia possono aumentare queste ore ad un massimo di 42 ore a settimana. Ma per questo serve obbligatoriamente un accordo scritto tra la direzione, la commissione aziendale e/o i lavoratori in questione! Se sussiste il reciproco consenso possono essere consultate le parti contrattuali. Due anni dopo l’introduzione l’accordo va ricontrollato.

Se nell’azienda dove è stata introdotta la settimana delle 42 ore vengono pronunciati dei licenziamenti per motivi economici e/o strutturali, queste aziende sono obbligate a versare, retroattivamente, al personale in questione le ore che eccedono le 40 ore settimanali, per la durata di un anno massimo e senza supplemento.

Nelle tipografie di giornale
l’orario lavorativo settimanale continua ed essere di 40 ore settimanali – inclusa la prestampa attiva per la produzione dei giornali!

Supplementi – Art. 223
Stampa occasionale, lavoro notturno dalle ore 23.00 fino alle 06.00:
Fino al 31 dicembre 2013                70%
Dal 1 gennaio 2014                           50%
Il supplemento di tempo del 10% previsto dalla legge, per il lavoro notturno, è incluso in questo supplemento.

Le tipografie occasionali, che dopo il 1 gennaio 2014 vogliono ridurre il supplemento notturno dal 70 al 50 percento, devono concedere agli interessati una compensazione monetaria: questo può avvenire sia attraverso salari di base più alti sia attraverso un ammontare mensile stabilito. Compensazioni salariali accordate entro il 31 dicembre 2012 non devono più essere pagate dalle aziende.

Le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2013 destinate ai lavoratori delle tipografie di giornale vanno ancora applicate dalle aziende! Questo riguarda l’ammontare delle indennità (non sotto il 70% per ora notturna lavorata!) e le compensazioni salariali previste dal CCL 2009–2012 nell’ambito della garanzia dei diritti acquisiti in occasione di una riduzione precedente dal 100 al 70%.

Orario di lavoro annuale – Art. 203, 204, 204.1
Nelle aziende dove è stata concordata una settimana lavorativa di 42 ore, quest’ultimo orario vale come base di calcolo per l’orario annuale di lavoro. Altrimenti fa fede la settimana delle 40 ore a settimana. È nuova la disposizione secondo cui i lavoratori interessati vanno avvisati almeno 10 giorni prima (e non più 14!) sui turni lavorativi da effettuare. D’ora in avanti possono essere riportate su un successivo periodo di calcolo 100 ore negative così come 120 ore accumulate. Nel caso di disdetta di un lavoratore il datore di lavoro non può detrarre dal salario le ore negative sorte su suo ordine.

Se durante un rinnovo del sistema sull’orario annuale di lavoro, le parti non raggiungono nessun accordo, vale il modello sull’orario annuale attuato fino a quel momento.

Ci rendiamo conto che nell’applicazione delle disposizioni del CCL 2013 potrebbero sorgervi delle domande. Per questo motivo all’inizio dell’autunno organizzeremo, in tutte e tre le regioni linguistiche, dei workshop per una migliore comprensione delle nuove regole. Questi workshop sono destinati ai membri dei comitati aziendali, ai fiduciari sindacali e a chi è generalmente interessato all‘argomento. Vi informeremo in tempo sulle date e sui luoghi degli eventi.

La divisione dell’industria grafica e dell’imballaggio (IGI) del segretariato centrale di syndicom vi augura un periodo estivo (speriamo) bello caldo e delle ferie rilassanti.

 

Hans-Peter Graf e Roland Kreuzer

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