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Rescissione del contratto di lavoro durante una vacanza non retribuita

Dopo 10 anni di attività a favore dello stesso datore di lavoro, ho convenuto a voce con quest’ultimo di prendermi una vacanza non retribuita di tre mesi per poter effettuare un lungo viaggio all’estero. Di ritorno a casa ho trovato nella buca delle lettere l’avviso di licenziamento. Poiché nessuno era andato a ritirare la raccomandata alla posta, l’avviso mi è stato recapitato tramite posta normale. Dall’avviso di licenziamento ho dedotto che si è proceduto a licenziarmi rispettando il preavviso di due mesi, previsto dal contratto, per la rescissione del rapporto di lavoro. L’avviso di licenziamento mi era già stato fatto pervenire tre settimane dopo la mia partenza. Cosa devo fare?».

La rescissione del rapporto di lavoro nel corso di una vacanza non retribuita è ammessa. Nel corso di una tale vacanza, i doveri principali delle parti contrattuali (ad esempio il pagamento del salario a fronte di una prestazione professionale) sono sospesi. Ciononostante il rapporto di lavoro continua a sussistere con gli ulteriori diritti e doveri. Pertanto si può procedere a un licenziamento anche nel corso della vacanza non retribuita. Tuttavia occorre appurare se il licenziamento è stato recapitato validamente e da quando il termine di licenziamento inizia a decorrere in un caso di questo tipo.

Il licenziamento costituisce una dichiarazione di volontà unilaterale, per cui è prevista una ricevuta di ritorno. Si riterrà inviato se è pervenuto nella sfera di influenza del destinatario. L’avviso ti è stato recapitato a mezzo raccomandata. Dal momento che quest’ultima non è stata ritirata, quale data di ricezione, da un punto di vista giuridico, viene considerato l’ultimo giorno del termine per il ritiro della raccomandata. Di conseguenza il licenziamento è stato inviato validamente.

Indipendentemente dalla domanda relativa al momento del recapito, occorre chiedersi qual è l’inizio del termine di licenziamento.

Il termine di licenziamento ha il senso e la finalità di concedere al dipendente il tempo necessario per cercarsi un nuovo lavoro. L’avviso di licenziamento è stato inviato dal datore di lavoro in piena consapevolezza della tua assenza. Tu sei quindi venuto a conoscenza della rescissione del rapporto di lavoro solo al tuo ritorno, non avendo così alcuna possibilità fino a quel momento per cercare un nuovo impiego. Poiché il datore di lavoro era consapevole di tutto ciò, il termine di licenziamento inizia a decorrere solo dopo che si è conclusa la vacanza non retribuita. Di conseguenza, il rapporto di lavoro prosegue da questo momento per tutta la durata del termine di rescissione di due mesi, e il datore di lavoro è tenuto a corrisponderti il salario a fronte della tua prestazione professionale durante questo periodo di tempo.

Laddove il tuo datore di lavoro dovesse appellarsi a un termine di risoluzione antecedente, ciò dev’essere considerato improprio. Grazie a un licenziamento nel corso della tua vacanza il datore di lavoro avrebbe raggiunto l’obiettivo di non dover effettuare alcun pagamento durante il periodo di preavviso per il licenziamento. Inoltre tu ti sei preso la tua vacanza non retribuita confidando che, una volta conclusasi, saresti stato ancora occupato, e ciò va salvaguardato.

Ti raccomando di comunicare immediatamente al tuo datore di lavoro, a mezzo raccomandata, che il preavviso di licenziamento inizia a decorrere solo dopo la conclusione della vacanza non retribuita e che tu offri, per la durata del termine di preavviso di due mesi, la tua prestazione professionale. Nel caso in cui il tuo datore di lavoro si appellasse a un momento precedente per il preavviso di licenziamento, presenta subito un’obiezione di licenziamento indebito.

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