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Tasso di conversione e ammontare della rendita

Il 10 gennaio 2017 ho compiuto 65 anni e, dal 1° febbraio 2017, percepisco la mia rendita AVS. A metà giugno 2016 tutti i dipendenti presso la mia azienda hanno ricevuto un documento della cassa pensioni. In tale documento la cassa pensioni ci ha comunicato che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ridurrà il tasso di conversione della rendita di vecchiaia dal 6,8% al 5%. Tuttavia, a questo proposito, la legge prevede che esso debba essere del 6,8%. Il mio collega di lavoro, che ha compiuto 65 anni il 26 dicembre 2016, beneficia di un tasso di conversione del 6,8%. Questo sebbene riceva la rendita AVS solo dal 1° gennaio 2017. La cassa pensioni può ridurre la mia rendita dell’1,8%?


Il tasso di conversione è il tasso percentuale con cui viene convertito nella rendita di vec-
chiaia annuale l’avere di risparmio al momento del pensionamento. Esempio: età di pen-
sionamento di 65 anni, avere di risparmio CHF 500.000, tasso di conversione del 6,8%. La rendita annuale ammonta al 6,8% di CHF 500.000, ossia a CHF 34.000. Nel caso di un tasso di conversione del 5%, ciò equivale a una rendita annua di CHF 25.000, ovvero una rendita più bassa di CHF 9.000 all’anno. Il che si traduce in una riduzione della rendita mensile di CHF 750. Ai sensi della legge sulla previdenza professionale, l’attuale aliquota di conversione nell’ambito della previdenza obbligatoria ammonta ancora a tutti gli effetti al 6,8%. A metà marzo 2017 il Parlamento ha deciso di ridurla al 6%. Ma tale variazione vale solo per le rendite future e non è ancora applicabile. Quindi questo taglio previsto non ti riguarda.

Per quel che riguarda l’aliquota di conversione ridotta al 5% dalla tua cassa pensioni: la maggior parte delle casse pensioni offre, oltre alla previdenza obbligatoria, anche prestazioni sovraob-
bligatorie. Trattasi di prestazioni che vanno oltre il minimo previsto per legge. Nell’ambito della previdenza obbligatoria viene infatti assicurato solo il salario compreso tra CHF 24.675 e CHF 84.600 (dati al primo gennaio 2017). Se tu hai un salario annuo più elevato, esso può essere assicurato solo in modo sovraobbligatorio. Tuttavia, in quest’ambito, la cassa pensioni può determinare in prima persona l’importo del tasso di conversione, riducendolo quindi al 5%. Questo nuovo tasso di conver-
sione, in base alla comunicazione della tua cassa pensioni, è valido dal 1° gennaio 2017. Nel 2017 hai compiuto 65 anni di età, quindi per te si applica il tasso di conversione inferiore nell’ordine del 5%. A questo proposito la cassa pen-
sioni deve effettuare un calcolo ibrido, poiché deve mantenere l’aliquota di conversione più elevata corrispondente al 6,8% nell’ambito obbligatorio.

Al contrario, il tuo collega di lavoro percepisce la sua rendita della cassa pensioni ancora col tasso di conversione valido nel 2016, pari al 6,8%. Questo poiché la rendita della cassa pensioni, contrariamente alla rendita di vec-
chiaia associata all’AVS, si ottiene al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria di 65 anni e non nel mese immediatamente successivo. Il tuo collega di lavoro percepisce quindi una rendita della cassa pensioni dal 27 dicembre 2016. Tu, invece, avrai diritto a una rendita della cassa pensioni a decorrere dall’11 gennaio 2017. Purtroppo sulla base del tasso di conversione nettamente più basso del 5% e, quindi, di una rendita ridotta.

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