Congedo giovanile per volontari?
Già da bambino ero attivo negli scout. Oggi ho 22 anni e sono ancora impegnato nel lavoro giovanile non retribuito – da un lato negli scout e, dall’altro, nel sindacato. Trovo questo lavoro entusiasmante e significativo. Finora, in occasione di campi scout o di eventi della gioventù in seno al sindacato, per cui ho una posizione direttiva, ho sempre preso giorni di vacanza. Ora una collega mi ha detto che per questo genere di eventi posso far valere presso il mio datore di lavoro un congedo giovanile. È proprio così? Se sì, quali sono i requisiti per farlo e cosa devo fare affinché il mio datore di lavoro mi conceda il congedo giovanile? Mi verrà corrisposto lo stipendio durante questo tipo di congedo giovanile?
Sì, la legge stabilisce che i dipendenti fino a 30 anni di età che svolgono un’attività non retribuita direttiva, assistenziale o consultiva in organizzazioni sociali o culturali nell’ambito di attività giovanili extrascolastiche hanno diritto a una settimana di congedo giovanile per ogni anno di servizio. Questo vale anche per i giovani dei sindacati, a condizione che siano soddisfatti i requisiti legali (art. 329e CO).
Dopo due mozioni che chiedevano un congedo giovanile più lungo, nel marzo 2024 il Parlamento ha deciso di raddoppiare la durata di tale congedo, il che significa che chi s’impegna in attività di volontariato per i giovani in Svizzera avrà presto diritto a due settimane non retribuite di congedo giovanile al posto di una sola. La questione è stata trasmessa al Consiglio federale per l’attuazione. Non si sa ancora quando entrerà in vigore la nuova disposizione.
Tuttavia, il congedo giovanile deve essere annunciato per tempo presso il datore di lavoro, almeno due mesi prima del suo inizio. Di norma, durante il congedo giovanile non ti verrà corrisposto alcun salario.
Sono possibili eccezioni se, ad esempio, il datore di lavoro ha concordato con te tale retribuzione per iscritto nel contratto di lavoro o se tale disposizione è prevista in un contratto di lavoro collettivo, in un contratto normale di lavoro o nel regolamento del personale.
Tieni presente che il tuo lavoro di volontariato non retribuito deve essere dimostrato al datore di lavoro e che il congedo giovanile non può essere richiesto retroattivamente. Ciò significa che se non usufruisci del congedo giovanile nell’anno solare in corso, il diritto decade. Non puoi quindi richiedere il congedo giovanile in modo retroattivo per gli anni precedenti.
Non appena sai quando si svolgerà il prossimo campo scout o evento sindacale in cui hai una posizione direttiva, assistenziale o consultiva, contatta tempestivamente il tuo datore di lavoro, ma non più tardi di due mesi prima dell’inizio, e fai valere il congedo giovanile. Fornisci al datore di lavoro la prova del tuo lavoro giovanile non retribuito e la data dell’evento o del campo scout. Se il datore di lavoro non vuole concederti il congedo giovanile, richiedilo per iscritto facendo riferimento al relativo articolo di legge, ovvero l’art. 329e CO. Se l’azienda è assoggettata a un contratto collettivo di lavoro che regola i congedi giovanili, fa riferimento anche a questo. Se la tua richiesta non riceve la necessaria attenzione da parte del datore di lavoro, saremo lieti di sostenerti nel far valere il tuo diritto al congedo giovanile. Basta metterti in contatto con syndicom.
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