Discriminazione sul lavoro
Caro servizio di consulenza giuridica, lavoro come grafica in un’agenzia pubblicitaria (grado di occupazione: 80%). Da novembre 2021 sono con orgoglio mamma di una bambina. Io e il mio compagno siamo d’accordo di svolgere l’attività lavorativa, domestica e assistenziale possibilmente in parti uguali. Pertanto, ho voluto ridurre il mio grado di occupazione al 60%. Il mio capo me lo ha negato minacciandomi di licenziarmi. Allo stesso tempo a un mio collega, che segue un perfezionamento durante il lavoro, ha concesso di ridurre la sua occupazione del 20%. Cosa posso fare?
L’articolo 3 capoverso 1 della legge sulla parità dei sessi (LPar) vieta la discriminazione dei lavoratori sul posto di lavoro in base alla situazione familiare. Secondo l’articolo 3 capoverso 2 LPar, questo divieto vale anche per l’organizzazione delle condizioni di lavoro in cui rientra la desiderata riduzione del grado occupazionale. La discriminazione sul posto del lavoro nei confronti delle donne non è vietata solo durante la gravidanza, ma anche dopo il parto. Una volta rientrata al lavoro una donna non può essere penalizzata per il fatto di essere madre. Il suo datore di lavoro ha pertanto violato la legge sulla parità dei sessi.
Quali conseguenze giuridiche ha una violazione della legge sulla parità dei sessi? Come posso procedere nei confronti del mio datore di lavoro?
Chi è interessato da una discriminazione secondo l’articolo 3 LPar, può richiedere al tribunale di proibire una discriminazione imminente, di far cessare una discriminazione attuale oppure di accertare una discriminazione che continua a produrre effetti negativi. Qualora il suo datore di lavoro dovesse effettivamente rescindere il contratto di lavoro perché lei fa valere un diritto previsto dalla LPar, ha delle buone possibilità di ottenere un’indennità. Qualora si evinca un nesso tra maternità, disparità di trattamento rispetto ai suoi colleghi uomini e licenziamento, un giudice qualificherà tale licenziamento come illegittimo in applicazione dell’articolo 5 capoverso 2 LPar. Attenzione: anche un licenziamento illegittimo produce effetti giuridici e pone fine al rapporto di lavoro.
La mia situazione finanziaria è attualmente un po’ tesa. Quali costi ricadono su di me qualora facessi valere in tribunale una discriminazione dovuta alla maternità?
Il procedimento secondo la legge sulla parità dei sessi è in linea di principio gratuito. Questo significa che le autorità di conciliazione e i tribunali non applicano spese procedurali. In caso di un’eventuale rappresentanza legale sono tuttavia previsti dei costi per entrambe le parti. In caso di processo giudiziario, a differenza delle conciliazioni, la gratuità non è più prevista. Poiché, di norma, chi perde la causa deve sostenere le spese per la rappresentanza legale di entrambe le parti. Un’assicurazione privata di protezione giuridica, un’associazione professionale oppure un sindacato offrono in questi casi spesso assistenza giuridica e si assumono anche il rischio dei costi in caso di situazioni promettenti.
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