Molestie sessuali sul posto di lavoro
Lavoro come giornalista in una grossa azienda mediatica. Il mio collega di lavoro fa spesso commenti sessualmente allusivi in riferimento al mio abbigliamento, e talvolta lo fa anche davanti ad altri colleghi. Quando gliene parlo, definisce le sue affermazioni dei complimenti da me mal interpretati. Non mi sta bene. Cosa posso fare?
L’art. 4 della legge sulla parità dei sessi (LPar) vieta le molestie sessuali sul posto di lavoro, ovvero vieta qualsiasi comportamento molesto di natura sessuale tramite parole, gesti o fatti che leda la dignità della persona sul posto di lavoro, tra cui in particolare anche commenti allusivi e «barzellette» sessiste. Pertanto, in questo ambito non ci sono complimenti mal interpretati, poiché non è l’intenzione in sé a fare testo. Se il commento sessista ti è sgradito, viene considerato molestia sessuale. Dovresti reagire in modo rapido e determinato, questo infatti costituisce una mancanza di rispetto, lede la dignità, può demotivare o addirittura far ammalare. Innanzitutto, dovresti chiarire verbalmente al collega che non tolleri il suo comportamento. Qualora non ponesse fine alle molestie, dovresti invitarlo a farlo per iscritto, tenere un diario delle molestie e informare la persona responsabile in azienda, il servizio del personale oppure il tuo superiore. Nell’ambito del suo obbligo di diligenza, il datore di lavoro deve intervenire ai sensi della LPar. Informati anche se nella tua azienda esiste un regolamento che stabilisca diritti e doveri degli interessati nonché la procedura idonea (eventualmente anche un’ufficiale procedura interna di reclamo). Se alla fine non si dovesse riuscire a trovare una soluzione, è possibile contattare gratuitamente l’ufficio di conciliazione cantonale.
Qualora il mio datore di lavoro non dovesse intervenire, come posso procedere?
Se non interviene, puoi denunciarlo sulla base della LPar. Il tribunale può da una parte disporre la cessazione della discriminazione in essere (art. 5 cpv. 1 LPar), dall’altra può riconoscerti un’indennità qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver adottato le misure necessarie (art. 5 cpv. 3 LPar). Qualora il tuo datore di lavoro dovesse effettivamente rescindere il tuo rapporto di lavoro perché fai valere un diritto secondo la LPar, puoi denunciarlo per licenziamento illegittimo chiedendo un’indennità (art. 10 LPar). Si deve inoltre tener conto della protezione di sei mesi contro il licenziamento. Un licenziamento illegittimo produce però purtroppo degli effetti giuridici e pone per di più fine al rapporto di lavoro. Nella procedura di equiparazione non sono previste spese procedurali, ma vengono eventualmente attribuite delle spese sostenute dalle parti. Il tuo sindacato offre a questo proposito assistenza giuridica e copre anche le spese nell’ambito della protezione giuridica professionale.
Come posso procedere infine nei confronti del mio collega di lavoro? In fin dei conti, mi ha trattato in modo umiliante.
ontemporaneamente alla procedura legata alla LPar è eventualmente possibile sporgere denuncia nei confronti del molestatore se si tratta di una molestia sessuale «impudentemente, mediante parole» ai sensi dell’art. 198 del Codice penale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale quest’ultima deve essere valutata sulla base delle circostanze concrete e del contesto generale. Deve essere chiaramente riconoscibile dal punto di vista di un osservatore obiettivo. Inoltre, la molestia deve essere dimostrata. Le affermazioni dei colleghi di lavoro possono essere utili. La denuncia penale va presentata entro tre mesi dall’ultima molestia.
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