Garantire legalmente il potere d’acquisto delle rendite LPP
Mentre da decenni l’AVS viene sistematicamente adeguata all’inflazione e all’evoluzione dei salari, per le rendite LPP non è così – con conseguenze tangibili per i pensionati.
Testo: Giorgio Pardini, presidente del Consiglio di fondazione comPlan ed ex responsabile del settore TIC
La conferenza sociopolitica dei pensionati di syndicom, a Berna il 28 gennaio, ha affrontato il tema economico e politico non facile della LPP.
Compensazione del rincaro, indice misto, remunerazione e partecipazione: Doris Bianchi, direttrice dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e Jonas Eggmann, dell’USS, hanno spiegato il funzionamento del secondo pilastro. Giorgio Pardini ha sottolineato il potere dei sindacati nei consigli di fondazione delle casse pensioni. E ha proposto un meccanismo legale per adeguare regolarmente le rendite del secondo pilastro, sul modello dell’AVS. Il suo intervento.
Da sempre, uno dei compiti centrali dei sindacati è quello di adeguare i salari alla produttività, garantire pensioni stabili e proteggere i pensionati dalla perdita di potere d’acquisto. Coerentemente con questa missione, nel 1977 sostennero la 9ª revisione dell’AVS, che rese sistematico l’adeguamento al rincaro. Grazie all’indice misto – la media tra l’evoluzione dei prezzi e quella dei salari –, il potere d’acquisto delle rendite AVS è stato garantito in modo duraturo. Il progetto fu approvato dal popolo nel 1978 con circa il 65 per cento di consensi, consolidando l’AVS come sicurezza sociale di base.
Con l’introduzione del sistema dei tre pilastri (AVS, previdenza professionale, previdenza privata) nella Costituzione federale nel 1972, è stata sancita l’obbligatorietà della previdenza professionale (LPP), il cosiddetto secondo pilastro. Ricordiamo che i contributi sono versati congiuntamente dal datore di lavoro e dal dipendente a una cassa pensioni. L’obiettivo, in aggiunta all’AVS, era garantire che i beneficiari delle pensioni ricevessero una quota adeguata del loro reddito precedente. Tuttavia, per ragioni di costo, il legislatore rinunciò deliberatamente a obblighi legati alle prestazioni e all’indicizzazione, nonché a un adeguamento automatico al rincaro. Ciò è in contraddizione con il mandato costituzionale volto a proteggere le prestazioni della previdenza per la vecchiaia.
Perdite massicce: il potere d’acquisto delle pensioni cala
Negli ultimi 20 anni, i redditi dei pensionati hanno subito una forte pressione a causa dell’inflazione e della riduzione dell’aliquota di conversione. Secondo i calcoli del VZ VermögensZentrum, nel 2025 le nuove rendite erogate dalle casse pensioni erano inferiori di circa il 40 per cento rispetto ai livelli del 2002; il valore complessivo delle rendite (AVS + LPP) è sceso di circa il 16 per cento, principalmente a causa delle rendite LPP.
Ai sensi dell’art. 36 LPP, i consigli di fondazione potrebbero concedere un adeguamento al rincaro, a condizione che le possibilità finanziarie lo consentano – cosa che però negli ultimi anni è stata attuata solo raramente. Rispetto all’indice misto automatico dell’AVS, il potere d’acquisto delle rendite LPP viene ampiamente penalizzato. Grazie all’indice misto, negli ultimi 20 anni le rendite AVS sono potute aumentare tra il 2 e il 3 per cento per ogni adeguamento (ogni due anni), e questo anche in presenza di una bassa inflazione.
Un’argomentazione giuridicamente insostenibile del Consiglio federale
L’anno scorso, i parlamentari socialisti Pierre-Yves Maillard e Mattea Meyer hanno presentato mozioni per un adeguamento regolare al rincaro delle rendite delle casse pensioni. Il Consiglio federale ne ha raccomandato il respingimento, sostenendo che il secondo pilastro conteneva già un meccanismo di compensazione: le aliquote di conversione prometterebbero interessi superiori all’inflazione.
Questa argomentazione non è giuridicamente sostenibile. L’aliquota di conversione determina solo la rendita iniziale e non sostituisce un adeguamento legale al rincaro. Il riferimento alle vecchie aliquote di conversione ignora lo scopo dell’art. 36 LPP e viola il principio della parità di trattamento: tutti i pensionati hanno diritto a un esame equo e regolare della propria situazione.
Fermare l’erosione: adeguare regolarmente le rendite delle casse pensioni
La progressiva erosione delle rendite delle casse pensioni deve essere fermata e l’obiettivo originario delle prestazioni della previdenza professionale deve essere ripristinato. Nei regolamenti di tutte le casse pensioni con prestazioni sovraobbligatorie dovrebbe essere inserito un adeguamento al rincaro vincolante e sostenibile, per evitare sistematicamente future perdite di potere d’acquisto. Analogamente all’AVS, andrebbe creato un meccanismo sancito dalla legge anche per il secondo pilastro.
La parità di trattamento tra rendite AVS e LPP nel mantenimento del potere d’acquisto è una questione di giustizia sociale e di equità intergenerazionale. Nello specifico, si propone di modificare l’art. 36 LPP affinché le rendite del secondo pilastro – sia nell’ambito obbligatorio che in quello sovraobbligatorio – vengano regolarmente adeguate sulla falsariga dell’indice misto dell’AVS. Solo così i pensionati potranno essere protetti a lungo termine dalla perdita di potere d’acquisto.