Lavoro nel settore dell’infrastruttura di rete. Il mio datore di lavoro è affiliato all’Associazione svizzera dell’infrastruttura di rete, che ha negoziato con syndicom il contratto collettivo di lavoro per il settore. Pertanto, sono assoggettato al suddetto CCL di settore. Vorrei seguire una formazione continua parallelamente all’attività lavorativa per migliorare la mia qualifica per l’attuale posto di lavoro e per ampliare le mie competenze professionali, personali e sociali. Il mio datore di lavoro è obbligato a supportarmi nella formazione continua?

Non puoi obbligare il tuo datore di lavoro per vie legali a supportarti nella formazione continua. Oltre al fatto che la formazione continua ti qualifica meglio per il tuo lavoro e quindi va direttamente a beneficio del tuo datore di lavoro, puoi argomentare con l’articolo 7.10 del CCL di settore. Questo suggerisce ai datori di lavoro di supportare i propri dipendenti nella formazione continua. In particolare, i dipendenti dovrebbero potersi formare per mantenere la mobilità professionale e la concorrenzialità sul mercato del lavoro.

La formazione costa circa CHF 15 000 e richiede molto tempo. In due anni dovrò frequentare eventi all’istituto di formazione ogni venerdì e sabato per un totale di quaranta giorni interi. È impossibile continuare a lavorare al 100% durante questo periodo. Cosa dovrei fare?

Nel CCL di settore si prevede che il congedo necessario per una formazione continua e/o il supporto finanziario siano concordati individualmente tra datore di lavoro e dipendente. Ti consiglio di stipulare un accordo di formazione continua con il tuo datore di lavoro, nel quale siano stabiliti chiaramente sia la partecipazione ai costi che una riduzione temporanea dell’orario lavorativo.

Il mio datore di lavoro è disposto a coprire i due terzi dei costi della formazione continua e ad accordarlo per iscritto. La formazione va anche a beneficio del mio datore di lavoro. La partecipazione ai costi non dovrebbe quindi essere più alta?

I costi delle formazioni continue devono essere assunti solo se la formazione è ordinata dal datore di lavoro, e non se è semplicemente auspicata o consentita durante l’orario di lavoro su richiesta del dipendente. Secondo l’articolo 327a capoverso 1 CO (Codice delle Obbligazioni), i costi sono a carico del datore di lavoro solo se una formazione continua è necessaria esclusivamente per le esigenze del datore di lavoro, ad esempio per l’uso di una macchina o di un software specifico.

L’accordo prevede inoltre che mi impegni a lavorare presso l’azienda per due anni dopo il completamento della formazione. In base all’accordo di formazione, se lascio il posto di lavoro prima, devo rimborsare una parte dei costi. È lecito?

Sì, in questo caso fa testo l’accordo. Secondo una sentenza del Tribunale federale, è ammissibile un obbligo di rimborso del 100 per cento dei costi della formazione se si lascia l’azienda durante il primo anno dopo il completamento della formazione e del 50 per cento durante il secondo anno (DTF 4A_616/2011).

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