Lavoro in una tipografia e la direzione ci ha informati che per problemi finanziari stiamo per essere acquisiti da un’altra tipografia. Che cosa comporta tutto questo?

Si tratta di un trasferimento d’impresa ai sensi dell’art. 333, 333a e 333b del Codice svizzero delle obbligazioni (CO). Perché possa avvenire un trasferimento d’impresa, è necessario che l’acquirente porti effettivamente avanti l’attività economica dell’azienda oppure ne svolga una simile. L’azienda trasferita deve conservare la sua identitàin riferimento al suo obiettivo o alla sua organizzazione. L’identità viene conservata quando c’è passaggio di infrastruttura, di mezzi di produzione e di clientela al fine di portare avanti un’attività analoga, come in questo caso.

In caso di trasferimento d’impresa, i rapporti di lavoro passano al nuovo acquirente, con tutti i diritti e doveri che ne derivano, nel giorno del trasferimento, a meno che il lavoratore non vi si opponga. Questo riguarda solo i rapporti di lavoro in essere al momento del trasferimento.

Il nuovo datore di lavoro non potrà imporre un nuovo periodo di prova e dovrà tener conto degli anni di servizio che sono trascorsi fino al giorno del trasferimento. Qualora i rapporti di lavoro siano disciplinati da un contratto collettivo di lavoro non esteso (non obbligatorio), l’acquirente deve rispettarlo per almeno un mese se è ancora in vigore.

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