Diritto alla formazione continua?
Svolgo da molti anni la stessa attività presso lo stesso datore di lavoro. Dopo aver conseguito la mia qualifica professionale non ho più seguito altre formazioni. Ora ho il timore di essere considerato insufficientemente formato rispetto ai miei colleghi più giovani e in futuro potrei rischiare di essere licenziato. Desidero seguire una formazione continua per poter stare al passo coi tempi. Ne ho diritto nei confronti del mio datore di lavoro di lunga data?
Il diritto alla formazione continua va però considerato di volta in volta e sussiste solo qualora emerga dal contratto di lavoro o da un contratto collettivo di lavoro (CCL) applicabile. Non ci sono invece sentenze del tribunale che riconoscano un diritto generale in quanto tale. Anche la legge federale sulla formazione
continua (LFCo) mette in primo piano la responsabilità del singolo e rinuncia a sancire un diritto alla formazione continua. Se non altro si intende trasferire al datore di lavoro il dovere di favorire le rispettive attività dei collaboratori.
Ho individuato una formazione continua rilevante per la mia professione che desidero seguire. Ma non mi è possibile finanziarmela autonomamente e frequentarla interamente nel tempo libero. Il datore di lavoro parteciperebbe alle spese. Che cosa è necessario considerare in questo caso?
I costi devono essere rimborsati solo se le formazioni sono state disposte dal datore di lavoro, e non semplicemente se si desidera frequentarle. All’atto pratico, i datori di lavoro partecipano spesso ai costi per la formazione, ma prevedono degli obblighi di rimborso. Un simile accordo è valido se stabilisce l’importo che il collaboratore deve rimborsare e il periodo entro cui il recesso comporta un obbligo di rimborso (spesso graduale). Ti consiglio di concordare tutto nei minimi dettagli e anche di regolamentare cosa fare qualora il recesso avvenga da parte del datore di lavoro.
Inoltre, alcuni moduli di formazione si svolgono di giorno durante la settimana e la formazione richiede molto studio autonomo. Il mio datore di lavoro è tenuto a farmi uscire prima dal lavoro oppure anche a concedermi del tempo da dedicare allo studio autonomo? In fondo, anche il datore di lavoro stesso beneficia delle conoscenze acquisite.
No, anche per quanto riguarda l’orario di lavoro vale quanto detto e solo la formazione disposta dal datore di lavoro deve essere considerata come orario di lavoro da retribuire. Le ore di lavoro eventualmente retribuite per partecipare a corsi o studiare autonomamente devono anch’esse essere regolamentate nell’accordo e possono di conseguenza essere soggette a un obbligo di rimborso. Non appena il tuo accordo è pronto, rivolgiti a noi. Saremo lieti di offrirti una consulenza personale e chiarire eventuali domande.
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