Lavoro come giornalista freelance e scrivo anche in materia di politica sindacale. Attualmente sto lavorando a una complessa relazione informativa e necessito di informazioni contenute in documenti ufficiali conservati presso la SECO.
Ho diritto a visionare tali documenti?
L’articolo 16 della Costituzione federale garantisce la libertà di opinione e di informazione. La libertà di informazione comprende il diritto di ricevere notizie e opinioni senza alcun intervento da parte dello Stato, di procurarsi tali informazioni da fonti generalmente accessibili e di diffonderle. Se una fonte è pubblicamente accessibile, lo si valuta secondo le basi giuridiche pertinenti e in base alle circostanze del caso.
Dal 2006 è in vigore la legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione
(LTrans). Per l’Amministrazione federale (e la SECO quale parte della stessa) vige da allora il principio della trasparenza con riserva del segreto. La Ltrans concede in linea di principio a ciascuna persona il diritto di accedere ai documenti dell’Amministrazione federale. Qualora un interesse di segretezza preponderante impedisse la consultazione (ad esempio, minaccia a interessi di politica economica della Svizzera, vulnerabilità della sicurezza interna o esterna della Svizzera, compromissione della privacy di terzi), la SECO può negare l’accesso.
A quali costi è associata una domanda e come posso procedere se mi viene negata la consultazione degli atti richiesti?
La richiesta di consultazione di atti è gratuita. L’autorità competente può mettere in conto le spese per la lavorazione della domanda qualora la spesa superi i 100 franchi. L’autorità deve informare preventivamente il richiedente in merito all’applicazione di eventuali imposte.
Sulla base dell’art. 13 Ltras, è possibile presentare entro 20 giorni dal ricevimento della decisione negativa una richiesta di mediazione presso l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Se la procedura gratuita di mediazione va a buon fine, la procedura si considera conclusa.
Qualora le parti non dovessero accordarsi, l’IFPDT emette una raccomandazione scritta alle parti interessate. Qualora il richiedente lo dovesse esigere oppure l’autorità – contrariamente alla raccomandazione dell’IFPDT – ribadisse la decisione negativa, l’IFPDT emette una decisione formale. È possibile impugnare la decisione presso il Tribunale amministrativo federale. La procedura innanzi al Tribunale amministrativo federale è a pagamento.
Scrivo tra l’altro per dei quotidiani e spesso ho bisogno di una rapida acquisizione di informazioni. In qualità di giornalista posso appellarmi a dei diritti speciali?
Le autorità devono tener conto delle particolari esigenze dei giornalisti. Si raccomanda ad esempio di rinunciare all’applicazione di tasse in presenza di un interesse preponderante al servizio. Inoltre, l’ordinanza sul principio di trasparenza dell’amministrazione regola che in caso di richieste da parte di operatori dei media si deve tener conto dell’urgenza temporale dell’informazione.