Lavoro presso una tipografia di una certa dimensione e da diverso tempo sono un socio di syndicom. In seguito ai recenti avvenimenti in ditta si discute fino a che punto il sindacato ha libero accesso all’azienda durante l’orario lavorativo. La direzione sostiene che il sindacato non ha accesso alla ditta e forse nemmeno all’area della tipografia. È vero?
L’atteggiamento della direzione aziendale non è corretto. I diritti d’informazione e d’accesso dei sindacati
in Svizzera si deducono da diverse disposizioni. L’art. 28 della Costituzione federale prevede la libertà sindacale. Le convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro con la Svizzera, le convenzioni OIL Nr. 87, 98 e 135 come anche la Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) permettono nei limiti dell’art. 11 (libertà di riunione e associazione) le attività sindacali ai lavoratori. Al primo posto c’è il diritto d’informazione e d’organizzazione nelle aziende.
Un collega del sindacato mi ha informato che esiste addirittura una sentenza del Tribunale federale che afferma che la libertà sindacale, sancita dalla Costituzione federale, concede ai sindacati i diritti d’informazione e d’accesso. Posso fare questo riferimento davanti alla direzione aziendale affinché conceda al sindacato il diritto di accedere?
Il tuo collega si riferisce alla sentenza di principio del 6 settembre 2017 (2C499/2015). Nella sua decisione, il Tribunale federale ha sospeso un provvedimento del consiglio di stato ticinese che vietava ai sindacati l’accesso agli edifici amministrativi cantonali. Interpretando in maniera restrittiva, questa decisione vale solo per l’ambito pubblico e non anche privato. L’Unione sindacale svizzera (USS) e anche syndicom chiedono tuttavia che questa sentenza venga applicata analogamente anche all’ambito privato. Questo vuol dire che la decisione non è direttamente applicabile alla tua azienda ma che fa comunque testo e che potrebbe essere usata nella tua argomentazione.
Cosa significa tutto ciò per le mie attività sindacali in azienda e per il mio sindacato?
È chiaro che la giurisprudenza relativa all’ambito privato come anche quello del settore di diritto pubblico
deve ancora svilupparsi riguardo ai diritti d’accesso e d’informazione. Tuttavia la normativa vigente sui diritti d’accesso e d’informazione va interpretata in maniera estensiva. Che si tratti di appendere informazioni alla bacheca, o di un colloquio personale sull’area aziendale o del volantinaggio al parcheggio della ditta o ancora dell’esposizione di opuscoli nelle sale pausa: la cosa importante è che queste attività siano state concordate in precedenza con la direzione.
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