Protezione del salario e misure di accompagnamento
Lavoro presso un’azienda che necessita di più manodopera a breve termine, a seconda della stagione e degli ordinativi. Siamo solo pochi dipendenti fissi. Molti sono stati licenziati e sostituiti da lavoratori flessibili e temporanei, che vengono assunti per 2 o 3 mesi e poi lasciano il posto. Costano meno e non dicono niente. Oltre ai sindacati, ci sono altri modi per opporsi a tutto questo?
Sì, il dumping salariale può essere denunciato all’autorità del mercato del lavoro competente del Cantone in cui opera l’azienda. Questa invierà delle ispettrici e degli ispettori affinché verifichino il rispetto dei salari usuali per il luogo e il settore. Questo riguarda in particolare i settori in cui non vi è alcun Contratto collettivo di lavoro vincolante. Laddove invece ci fosse, il rispetto del CCL viene spesso controllato da una commissione paritetica i cui compiti devono essere stabiliti nel CCL. Se non è prevista una commissione paritetica, saranno sempre le ispettrici e gli ispettori cantonali a provvedere ai controlli.
Cosa succede se il dumping salariale viene effettivamente accertato e come viene determinato il salario minimo in assenza di un Contratto collettivo di lavoro?
Le ispettrici e gli ispettori lo notificano alla cosiddetta commissione tripartita. In ogni Cantone ce n’è una ed è composta da rappresentanti dei datori di lavoro, rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti statali. Se si constatano delle irregolarità, la commissione tripartita cerca di ottenere dal datore di lavoro in questione la retribuzione dovuta e un adeguamento dei contratti di lavoro. Altrimenti può richiedere all’autorità cantonale che il lavoro venga interrotto, che venga stabilito obbligatoriamente un salario minimo per questo settore oppure che singole disposizioni del CCL possano essere dichiarate di obbligatorietà generale. Se per mancanza di un CCL dovesse essere determinato un salario minimo, questo avviene in considerazione dei salari usuali per il settore e delle differenze salariali regionali.
I controlli vengono effettuati regolarmente o avvengono solo dietro segnalazione? Anche i datori di lavoro colpevoli vengono multati e, in caso affermativo, a quanto ammontano queste sanzioni?
Nell’ambito della libera circolazione delle persone con l’Unione Europea, dal 1° giugno 2004 sono state introdotte misure di accompagnamento che regolano l’attuazione dei controlli. Nella legge sul distacco dei lavoratori sono previste, a seconda della violazione, sanzioni da 5mila franchi a 1 milione oppure un divieto di esercizio dell’attività di 5 anni. Inoltre al datore di lavoro in questione possono essere fatturate le spese dei controlli. Con un CCL possono essere concordate delle sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni contrattuali. Con il CCL possono anche essere imposte al datore di lavoro le spese dei controlli.
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