Sono iscritta al vostro sindacato e desidero, per convinzione, impegnarmi anche all’interno della mia azienda per rappresentare i miei colleghi davanti alla direzione. Potrebbe quest’ultima licenziarmi per «vendetta»?
Innanzitutto, va ricordato che la libertà sindacale è sancita nella Costituzione federale (art. 28). Tuttavia, questa disposizione non parla esplicitamente di delegati sindacali o di rappresentanti eletti dai lavoratori. La protezione dei lavoratori è prevista in primo luogo dalla Legge sulla partecipazione (art. 12), il cui campo di applicazione è più esteso rispetto al Codice delle obbligazioni (CO), ma che non comporta sanzioni specifiche, cosa che invece fa quest’ultimo. In effetti, nonostante il diritto del lavoro sia regolato dal principio della libertà contrattuale, l’art. 336 CO elenca, in maniera non esaustiva, i casi di licenziamenti abusivi, senza definirne il termine. Secondo la dottrina, una disdetta è abusiva quando i motivi sui quali si fonda urtano il nostro senso di giustizia perché contrari ai valori riconosciuti dalla società attuale. Ad esempio, un licenziamento pronunciato per via di un’affiliazione a un sindacato o dell’esercizio lecito di un’attività sindacale è ritenuto abusivo (art. 336 cpv. 2 lett. a e b). Questa disposizione è piuttosto imperativa, ovvero non può essere derogata a scapito del dipendente.
Se verrò eletta rappresentante dei lavoratori, qual è il mio margine di manovra soprattutto in merito al tempo necessario per questo mandato?
Affinché l’attività sindacale venga tutelata, bisogna che venga esercitata in conformità alla legge e al contratto di lavoro (CCL o contratto tipo). In linea di massima, il datore di lavoro ha il diritto di limitare l’esercizio dell’attività sindacale per contratto, regolamento o direttive (vedi art. 321d CO) laddove questa limitazione posi su motivi oggettivi come il desiderio che l’azienda o i rapporti con la clientela non ne soffrano. I dipendenti organizzati in un sindacato non beneficiano di nessun privilegio particolare riguardo al loro obbligo di fedeltà, contrariamente invece ai rappresentanti eletti dai lavoratori che possono esercitare la loro attività durante il tempo di lavoro purché il loro mandato lo esiga e il lavoro professionale lo consenta (art. 13 Legge sulla partecipazione).
Nel caso invece non venga eletta, in che modo potrò comunque esercitare i miei diritti sindacali?
La legge non definisce quali sono i diritti sindacali che il dipendente può esercitare all’interno dell’azienda; la questione spesso è regolata da contratti collettivi, da regolamenti aziendali o a volte da contratti individuali. Dovrebbero essere considerate attività conformi alla legge la distribuzione di un giornale sindacale durante le pause o l’utilizzo di uno spazio nella ditta messo a disposizione dal datore di lavoro per tenere una riunione informativa fuori dagli orari di lavoro.
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