Ai sensi dell’articolo 9 della legge sulla partecipazione dei lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori hanno diritto a un’informazione tempestiva ed esaustiva su tutte le questioni di cui devono essere a conoscenza per adempiere correttamente ai loro compiti. Inoltre, devono essere regolarmente informati dal datore di lavoro sugli effetti degli sviluppi aziendali sui dipendenti e sull’occupazione. I diritti di partecipazione derivano dall’articolo 10 della legge sulla cogestione e riguardano la sicurezza sul lavoro, la protezione dei dipendenti, il trasferimento di aziende, i licenziamenti collettivi e le pensioni professionali.

L’iniziativa per la formazione di un organo di rappresentanza dei lavoratori deve essere presa dai dipendenti. Nelle aziende con almeno 50 dipendenti, questi ultimi possono nominare uno o più rappresentanti al loro interno, ai sensi dell’articolo 3 della legge sulla partecipazione dei lavoratori.

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