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Assegnazione a un’altra sede di lavoro

Da due anni lavoro per un’azienda con sede a Berna sulla base di un carico di lavoro del 100%. Nell’ambito delle ottimizzazioni a livello di economia aziendale, il mio reparto è stato spostato in una nuova località, nello specifico a San Gallo. Il trasferimento deve avere luogo entro un mese da quando viene comunicato. Il nuovo tragitto per recarmi al lavoro, molto più lungo, è di oltre 4 ore al giorno e non viene remunerato né come orario di lavoro né è previsto un risarcimento. Nel mio contratto individuale di lavoro non è mai stato stabilito per iscritto un luogo di lavoro. Sono padre di due bambini piccoli che vanno a scuola a Berna. Anche mia moglie ha un lavoro part-time a Berna, pertanto un trasferimento a San Gallo non risulta fattibile per noi. Il datore di lavoro può assegnarmi in tempi così ridotti una nuova sede di lavoro con un tragitto per recarmi a lavorare che supera di così tanto quello precedente?

 

La sede di lavoro è un punto contrattuale essenziale che non può essere modificato unilateralmente nell’ambito del potere direttivo del datore di lavoro. Un cambiamento su base duratura della sede di lavoro richiede di conseguenza un adeguamento contrattuale, che può avvenire di comune accordo con il dipendente o che dev’essere imposto tramite disdetta dovuta a una modifica del contratto. Ciò significa che il contratto di lavoro in vigore viene rescisso e viene offerto un nuovo contratto di lavoro con un adeguamento della sede di lavoro.

Il datore di lavoro non può quindi adeguare unilateralmente la sede di lavoro, ma può comunque assegnarti temporaneamente un’altra sede. Per quanto riguarda il tragitto più lungo per giungere al posto di lavoro, si deve tenere in considerazione quanto segue: per orario di lavoro si intende ai sensi di legge l’orario durante il quale i dipendenti devono restare a disposizione del datore di lavoro. Il tragitto verso e dal luogo di lavoro non viene computato come orario di lavoro. Tuttavia, laddove il lavoro venisse esercitato al di fuori della sede di lavoro presso cui normalmente i dipendenti esercitano il proprio lavoro, e pertanto il tragitto richiedesse più tempo del solito, la differenza temporale rispetto al normale tragitto è da ritenersi orario di lavoro.

Nel tuo contratto di lavoro la sede di lavoro non è stata definita. Tuttavia, nel tuo caso, visto quanto avvenuto nel corso di molti anni, Berna è la sede di lavoro. Il tempo aggiuntivo impiegato per il tragitto verso San Gallo è da rite-
nersi pertanto orario di lavoro e il datore di lavoro si deve far carico delle ulteriori spese di trasferta.

Parla col tuo datore di lavoro di questa situazione giuridica e fai rivalere le due posizioni citate. Si deve presumere che, successivamente, il datore di lavoro ti licenzierà. Tuttavia, durante il termine di disdetta, il datore di lavoro è tenuto a subentrare per il tempo in più del tragitto e per le spese che ne derivano. Nel caso in cui fossi poi costretto a rivolgerti all’assicurazione contro la disoccupazione, il respingimento del nuovo contratto di lavoro con sede a San Gallo non determinerà dei giorni di sospensione. Dal momento che per recarti al lavoro occorrono più di due ore per tratta, il nuovo contratto di lavoro non è un’offerta ragionevole dal punto di vista del diritto in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e al rispettivo respingimento non devono essere applicate delle sanzioni.

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