Articolo

In estate avvio delle trattative per il CCL

La nuova legislazione postale, entrata in vigore l'ottobre scorso, ha ampi effetti sulle condizioni d'impiego della Posta Svizzera SA e delle rispettive controllate. I due cambiamenti più importanti riguardano i rispettivi fondamenti del diritto del lavoro: al diritto pubblico subentra infatti il diritto privato. Pertanto le disposizioni dei singoli contratti di lavoro non si rifanno più alla Legge sul personale federale (LPers), ma al Codice delle obbligazioni (CO). Inoltre, le disposizioni relative agli orari di lavoro e alle pause non si orientano più secondo la Legge sulla durata del lavoro (LDL), bensì secondo la Legge sul lavoro (LL).

Variazione dei fondamenti in materia di diritto del lavoro

Questo cambiamento epocale verrà apportato solo dopo una fase transitoria di due anni. Il legislatore, nel corso di questo periodo, vuole concedere del tempo alle parti sociali, quindi alla Posta e a syndicom, per negoziare un nuovo contratto collettivo di lavoro (CCL). Finché tutto non sarà pronto, la Posta continuerà ad applicare le stesse condizioni d'impiego a livello di diritto pubblico e a rifarsi alla Legge sul personale federale (LPers). Analogamente, il Consiglio federale attenderà anch’esso, lasciando la Posta nell'ambito di validità della Legge sulla durata del lavoro.

Perché dev'essere negoziato un nuovo CCL? L'attuale CCL Posta è uno dei contratti più progrediti e migliori in Svizzera. Pertanto è più che comprensibile lo scetticismo diffuso tra molte colleghe e colleghi per quel che riguarda una nuova trattativa. Tuttavia una rielaborazione del CCL attuale è inevitabile: dopo che il legislatore ha ridefinito le basi dei singoli contratti di lavoro (CO e LL), le parti sociali sono costrette ad adeguare ai nuovi fondamenti la loro relazione giuridica a livello di contratto di lavoro generale. Il nuovo CCL (denominazione provvisoria: CCL 2015) è necessario affinché possa seguire le nuove norme in materia di diritto del lavoro di cui al Codice delle obbligazioni e alla Legge sul lavoro. Deve potersi evolvere nella rispettiva sistematica, in modo tale che, su queste basi, altre condizioni integrative possano confluire nel CCL 2015.

Adeguamento del CCL
alle variazioni

Il nuovo CCL deve quindi poter rappresentare il nuovo ordinamento giuridico, così da essere in grado di regolare in modo efficace i diritti dei lavoratori della Posta. Per quanto riguarda l'esempio dell'orario di lavoro massimo, occorre chiarire quanto segue: oggi la Legge sulla durata del lavoro limita l'orario di lavoro massimo mediamente a 42 ore a settimana, sulla base di un computo su tutto l'anno. A questo proposito, l'attuale CCL non regolamenta altri aspetti; fondamentalmente quanto previsto dalla legge è sufficiente. Al contrario, la Legge sul lavoro è molto più elastica: l'orario di lavoro massimo settimanale è di 45-50 ore e, in casi eccezionali, può essere superato quotidianamente di altre due ore. Se, in futuro, un orario di lavoro massimo quotidiano o settimanale dovesse essere regolamentato come all'interno della Legge sulla durata del lavoro, ciò dovrebbe essere ulteriormente concordato nel CCL 2015. In caso di mantenimento del CCL attuale, vigente dal 2002 (CCL 2002), una volta scaduto il termine transitorio di due anni, ai sensi della Legge sul lavoro varrebbe un orario di lavoro massimo molto lungo.

Grande incertezza giuridica in caso di fallimento del CCL 2015

Cosa accade se le parti sociali non potranno trovare un accordo su un nuovo CCL? Un eventuale fallimento delle trattative sul CCL non ha alcuna influenza sul periodo transitorio di due anni. Al massimo dopo due anni – a prescindere dal fatto che esista o meno un nuovo CCL – le condizioni d'impiego verranno trasferite nel diritto privato e nella LL. Le parti sociali non possono ottenere una proroga del termine transitorio, tuttavia: laddove il termine transitorio trascorresse senza ricorrervi, ciò non avrà alcun effetto sulla validità del CCL ancora in essere (CCL 2002). Esso non perderà di efficacia e non creerà una situazione in cui non vige alcun contratto, a meno che il contratto non venga risolto unilateralmente da una parte. La proroga del CCL 2002 oltre il termine transitorio di due anni comporterebbe comunque svantaggi e rischi seri. Si genererebbe per i collaboratori, ma anche per la Posta, una grande incertezza sul piano giuridico, poiché il CCL 2002 farebbe riferimento a leggi che non hanno più validità, andando a regolamentare degli aspetti che, nel peggiore dei casi, si oppongono alle leggi in vigore. Si presenterebbe quindi il pericolo che il CCL 2002 regoli aspetti che non dovrebbero essere più regolamentati, e che al contrario non regoli aspetti che, invece, dovrebbero essere urgentemente regolamentati.

Conversione sì, ridimensionamento no!

Per syndicom questa strada non sarebbe percorribile, ecco perché la divisione Posta ha lanciato per tempo la campagna sul CCL e si è occupata delle possibili richieste, coinvolgendo ampiamente la base. Per syndicom il fatto che il CCL Posta debba essere adeguato ai nuovi fondamenti giuridici resta incontestabile. Tuttavia l'adeguamento non deve rappresentare un lasciapassare per peggioramenti del CCL. In questo caso diciamo inequivocabilmente alla Posta: conversione sì, ridimensionamento no!

Come viene regolamentata la via giuridica nel corso dell'ordinamento provvisorio? Vale la procedura amministrativa o quella civile? Quali istanze di conciliazione sono previste? E quale influenza ha sulle attuali condizioni d'impiego la revisione della Legge sul personale federale?

Per saperne di più, leggete il prossimo numero di syndicom – il giornale.

* Kaspar Bütikofer è segretario centrale del settore Logistica.

Rimani aggiornato

In modo personale, veloce e diretto

Vuoi sapere per cosa ci impegniamo? Abbonati alla nostra newsletter! I nostri segretari e le nostre segretarie regionali saranno felici di rispondere alle tue richieste personali.

syndicom nei tuoi paraggi

Nei segretariati regionali troverai sostegno e una consulenza competente

Aderire adesso