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Piccoli lavoretti estivi e diritto del lavoro

L’estate è alle porte, e con essa le vacanze lunghe. Per tanti alunni, liceali e studenti è anche il tempo dei piccoli lavoretti che permettono di mettere da parte un po’ di paghetta, oppure, come accade molto spesso, per finanziarsi gli studi. Quando si accetta un impiego del genere, si diventa un salariato come tutti gli altri. E quando si dice salariato, si dice regole del diritto del lavoro, stipendio dignitoso e rispetto delle regole della sicurezza sul lavoro. 

 

Da che età e per quale durata?

Per fortuna non si possono far lavorare i bambini, non importa di che età. La legge sul lavoro (LL) lo autorizza soltanto dai 15 anni in poi, 13 per i lavori più leggeri, meno di 13 anni per le manifestazioni sportive e culturali, a delle condizioni specifiche e dietro autorizzazione di un’autorità cantonale (art. 30 LL, art. 7 OLL 5). In ogni caso, chi ha meno di 18 anni ha bisogno dell’assenso dei propri genitori per firmare un contratto di lavoro.

L’ordinanza 5 della LL (OLL 5) precisa le regole che si applicano ai giovani lavoratori e lavoratrici al di sotto dei 18 anni. Essa precisa soprattutto il divieto d’impiegare i giovani per lavori pericolosi, in certi settori (discoteche, bar, cabaret, aziende cinematografiche, circo e mondo dello spettacolo - art. 4 fino a 6 OLL 5). Il lavoro domenicale lo possono svolgere soltanto i giovani che hanno finito la scuola dell’obbligo, al massimo una domenica su due e soltanto nella ristorazione (dove possono essere impiegati soltanto ragazzi e ragazze a partire dai 16 anni), per le guardie di animali e per chi lavora in un panificio (art. 13 OLL 5). Nelle zone turistiche, il lavoro domenicale è ammesso nelle aziende che coprono le esigenze dei turisti durante tutta la durata delle vacanze estive (art. 15 OLL 5, art. 25 OLL 2). Quanto al lavoro notturno, esso è vietato ai minori di 18 anni al di fuori di una formazione professionale (art. 12 OLL 5).

La durata del lavoro dei minori di 13 anni non può eccedere le tre ore al giorno e le nove a settimana (art. 10 OLL 5). I giovani di oltre 13 anni che non sono ancora soggetti all’obbligo scolastico possono lavorare fino a 8 ore al giorno (40 ore a settimana) durante la metà della durata delle vacanze scolastiche, tra le 6 e le 18, con una pausa di almeno mezz’ora per ogni turno di lavoro di 5 ore e oltre (art. 11 OLL 5). Per tutti i giovani la durata del lavoro non dovrà superare quella degli altri lavoratori dell’azienda (massimo 9 ore al giorno) e il loro lavoro deve essere compreso in un lasso di 12 ore (art. 31 al. 1 LL). Essi hanno diritto a un riposo quotidiano di almeno 12 ore consecutive (art. 16 OLL 5). La sera, i minori di 16 anni possono essere impiegati soltanto fino alle ore 20, e chi ha tra 16 e 18 anni fino alle 22 (art. 31 al. 2 LL).

In caso di pericolo, io dico STOP!

I piccoli lavoretti estivi spesso rappresentano l’occasione giusta per il primo approccio al mondo del lavoro. Purtroppo questo cela pericoli che non sempre sono visibili ad una prima occhiata. E il rischio d’incidenti sul lavoro è molto elevato al primo impiego, soprattutto nei primi giorni.

Anche se si viene impiegati per un periodo molto breve, bisogna fare particolare attenzione alle prescrizioni di sicurezza. Prima di cominciare, bisogna stare molto attenti alle istruzioni del datore di lavoro e rispettarle scrupolosamente, anche se in un primo momento possono sembrare esagerate o inutili. In ogni caso, i lavori pericolosi sono vietati ai minori di 18 anni. Se, malgrado tutto, vengo confrontato con un pericolo, devo osare a dire STOP e chiedere l’aiuto di un collega esperto. A volte, gli incidenti sono irreversibili.

Ben assicurati!

Trascurare le assicurazioni sociali nel caso di un piccolo lavoretto durante le vacanze può costare molto caro. Tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, indipendentemente dalla loro età, devono essere obbligatoriamente assicurati dal proprio datore di lavoro contro gli infortuni. Se essi lavorano meno di 8 ore la settimana presso lo stesso datore di lavoro, questa assicurazione copre soltanto gli incidenti professionali, oltre le 8 ore essa copre tutti gli incidenti. In caso d’incidente, il datore di lavoro deve avvertire i genitori (art 32 LL). Per i rapporti di lavoro di meno di 3 mesi, non c’è obbligo di pagare il salario in caso di malattia. Gli altri contributi sociali (AVS/AI/IPG) sono obbligatori soltanto a partire dall’anno in cui il giovane compie i 18 anni. Se il datore di lavoro non paga i suoi contributi, si tratta di lavoro nero e questo comporterà delle sanzioni.

Salari minimi e salari d’uso

Fino ad oggi non esiste un salario minimo legale. Il datore di lavoro è obbligato a rispettare i contratti collettivi di lavoro (CCL) e i contratti normali di lavoro (CNL). Per i piccoli lavoretti durante le vacanze valgono soprattutto i CCL della ristorazione e industria alberghiera, dell’edilizia, delle pulizie, delle aziende del commercio al dettaglio (Coop, Migros), il CCL per il lavoro temporaneo e i CCL cantonali per l’agricoltura. La maggior parte dei salari minimi fissati per contratto sono visibili al sito www.service-cct.ch.

Se non esiste un CCL o CNL che fissa dei salari minimi, i datori di lavoro sono tenuti a rispettare i salari usuali del settore e della regione. I salari d’uso possono essere consultati su www.salaire-uss.ch.

L’USS raccomanda un salario minimo di 22 franchi l’ora.

E le vacanze ?

Infine, non bisogna dimenticare le vacanze, alle quali ogni lavoratore e ogni lavoratrice ha diritto, nonostante egli/ella occupi il suo tempo… durante le sue vacanze. Se la paga è oraria, deve essere pagato un supplemento di salario di 10,64% per i minori di 20 anni e di 8,33 % per i maggiori di 20 anni. Sul conteggio salariale questo supplemento deve essere identificabile come tale.

Consiglio: la commissione gioventù dell’USS mette a disposizione dei giovani e dei loro famigliari un opuscolo contenente tutte le informazioni utili sul diritto del lavoro. Esso è scaricabile dal seguente sito: www.jeunesse-syndicale.ch.

* Véronique Polito è segretaria centrale per la Commissione gioventù dell’USS.

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