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Recupero dell’indennità di disoccupazione

 

La legge prevede, all’art. 25 LPGA, che le prestazioni indebitamente percepite debbano essere restituite. Tuttavia un’assicurazione sociale non può recuperare delle indennità giornaliere o delle rendite versate. Devono infatti sussistere motivazioni correlate a revisioni o riconsiderazioni. Ciò significa che l’ottenimento delle prestazioni dev’essere stato senza ombra di dubbio indebito o che, dopo il pagamento, sono emerse nuove prove o nuove fattispecie consistenti che giustifichino un recupero.

Nel tuo caso, dopo l’ottenimento delle indennità giornaliere di disoccupazione, e anche dopo la disiscrizione dalla cassa di disoccupazione, è emerso che tu, mentre percepivi l’indennità di disoccupazione, stavi portando avanti un’attività professionale con cui hai conseguito un reddito. Fondamentalmente un’attività professionale mentre si percepiscono delle indennità giornaliere è possibile, anzi è qualcosa di auspicabile. Tuttavia occorre dichiarare l’occupazione presso la cassa di disoccupazione. Poiché occorre tenere conto di un cosiddetto guadagno intermedio per l’ammontare delle indennità giornaliere. Laddove non venisse comunicato questo guadagno, viene violato il proprio obbligo di comunicazione. Un guadagno intermedio è opportuno da un punto di vista finanziario, e quindi non ci si dovrebbe sottrarre dall’obbligo di comunicazione. Il salario conseguito, unitamente alle indennità giornaliere – seppur ridotte – è maggiore della sola indennità di disoccupazione.

Per via della mancata comunicazione, il fatto che tu abbia lavorato mentre percepivi le indennità giornaliere è stato accertato dalla cassa di disoccupazione solo durante il controllo annuale di routine per conto della Segreteria di Stato dell’economia SECO con l’estratto dal conto individuale. Ecco perché la disposizione di recupero è stata presentata solo ora. Ciò è ammissibile e rientra nei termini di prescrizione. Una prestazione può essere infatti recuperata entro un anno da quando si viene a conoscenza della fattispecie, al massimo però entro cinque anni dal percepimento.

Dal momento che, per via della violazione dell’obbligo di comunicazione, è emerso che erano state ottenute troppe indennità giornaliere solo dopo il percepimento delle prestazioni, è consentito un recupero. La cassa di disoccupazione deve successivamente calcolare il guadagno conseguito come guadagno intermedio. Ciò determina una correzione delle indennità giornaliere che sono state versate in eccesso. La cassa di disoccupazione può quindi chiederti il rimborso di tale importo.

Per i recuperi di prestazioni esiste la possibilità di presentare una richiesta di esonero. Nel caso in cui le prestazioni fossero state percepite in buona fede e il rimborso rappresentasse qualcosa di molto oneroso, si può rinunciare, in tutto o in parte, al recupero. Una richiesta di questo tipo dev’essere presentata entro 30 giorni dal passaggio in giudicato. Occorre verificare la sussistenza delle premesse per un esonero.

La cosa migliore da fare è rivolgersi al proprio segretariato regionale competente per una verifica più precisa.

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