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Richiesta indennità di disoccupazione

Sono un esperto di logistica qualificato di 30 anni. Purtroppo il mio rapporto di lavoro, appena dopo un anno di impiego, è stato rescisso per fine gennaio 2015. Prima sono stato in giro per il mondo per un anno e mezzo. Il mio collega mi ha detto che, per via del mio viaggio, non ho diritto ad alcuna indennità di disoccupazione. È vero? Sono assiduamente alla ricerca di lavoro, ma avendo speso tutto per il suddetto viaggio non sarei in grado di mantenermi in caso di mancati introiti».

 

Chi, e a fronte di quali premesse, ha diritto all’indennità di disoccupazione viene regolamentato dalla Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI). Ai sensi di questa legge si deve essere disoccupati totalmente o parzialmente, aver subito una perdita sul lavoro computabile, vale a dire aver risentito di una perdita di guadagno per almeno due giorni, abitare in Svizzera, aver terminato la scuola dell’obbligo senza aver ancora raggiunto l’età AVS. Inoltre occorre aver adempiuto al periodo di contribuzione o deve sussistere una ragione per l’esenzione. Inoltre bisogna essere idonei al collocamento e, da ultimo, soddisfare le prescrizioni sul controllo (inviare un certo numero di candidature, presentare formulari mensili ecc.).

A seguito del licenziamento sei rimasto disoccupato e hai subito una perdita sul lavoro computabile. Risiedi in Svizzera, hai concluso un tirocinio e non hai ancora raggiunto un’età di pensionamento AVS. Dal momento che sei nelle condizioni di lavorare, e che vuoi e puoi farlo, tu risulti idoneo al collocamento. Tuttavia, nel tuo caso, il requisito del periodo di contribuzione deve venir considerato più attentamente.

Ha adempiuto al periodo di contribuzione chi, negli ultimi due anni, per almeno dodici mesi, ha avuto un’occupazione soggetta a contribuzione, vale a dire ha decurtato dal proprio salario le detrazioni per l’assicurazione sociale a favore dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Laddove non si potesse adempiere al periodo di contribuzione, può comunque insorgere il diritto all’indennità di disoccupazione. Così, ad esempio, qualcuno che non ha potuto adempiere al periodo di contribuzione a causa di una formazione scolastica, riqualificazione professionale o formazione continua può essere esonerato dall’obbligo di contribuzione. Anche un infortunio, una malattia o la maternità possono portare a un esonero. Se, per via di una separazione o di un divorzio, si è dovuta incominciare o estendere un’attività professionale, può analogamente sussistere un diritto a delle indennità giornaliere. In presenza di determinate premesse, le attività professionali all’estero si possono analogamente considerare come un esonero dal periodo di contribuzione.

Dal 1° febbraio 2015 tu sei disoccupato. I termini per il periodo di contribuzione comprendono gli ultimi due anni e, nel tuo caso, va dall’1.2.2013 al 31.01.2015. Al fine di poter godere del diritto a un’indennità di disoccupazione, nel corso di questo periodo devi aver adempiuto, per dodici mesi, al periodo di contribuzione o essere stato esonerato dal periodo di contribuzione. I dodici mesi in questione non devono essere trascorsi tutti di fila. Hai lavorato proprio dodici mesi e hai quindi adempiuto al periodo di contribuzione. Il viaggio in giro per il mondo non rappresenta un motivo di esonero e, nel tuo caso, non fa nemmeno testo, poiché l’assunzione di dodici mesi è sufficiente ai fini dell’adempimento del periodo di contribuzione. Poiché rispetti anche le altre succitate premesse di idoneità, ti spetta un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione.

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