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Un ulteriore passo verso la conciliabilità tra lavoro e famiglia

A breve, i datori di lavoro dovranno retribuire il tempo utilizzato per allattare un poppante durante l’orario di lavoro. Applicando il nuovo articolo 60 dell’OLL 1, il Consiglio federale ha compiuto un ulteriore e significativo passo verso una maggiore conciliabilità tra lavoro e famiglia. La revisione entrerà in vigore il 1° giugno 2014.

Il parlamento aveva adottato lo scorso anno una lodevole iniziativa parlamentare della consigliera agli Stati Maury Pasquier (PS GE), incaricando il Consiglio federale di ratificare e attuare la Convenzione n. 183 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Ora, con la modifica concernente i tempi dedicati all’allattamento contenuta nell’OLL 1, il Consiglio federale si accinge a portare a termine tale mandato. L’USS approva la soluzione messa a punto nella Commissione federale del lavoro con le parti sociali, la quale incontra anche il sostegno e l’appoggio di una vasta alleanza che annovera numerose associazioni femminili e organizzazioni di settore.

Soluzioni anche per le donne che lavorano a tempo parziale

L’articolo 60 dell’OLL 1 stabilisce al paragrafo 2 che alle madri devono essere concessi i tempi necessari per l’allattamento o l’estrazione del latte sotto forma di pause e che queste ultime vanno retribuite come normalissimo tempo di lavoro. La suddetta disposizione vale per il primo anno di vita del poppante. Il tempo necessario per l’estrazione del latte è equiparato all’allattamento. Sia l’allattamento che l’estrazione del latte possono avvenire all’interno dell’azienda, dove il datore di lavoro è tenuto ad allestire un apposito locale separato, oppure all’esterno (p. es. a casa o all’asilo-nido).

Il legislatore ha tuttavia limitato la durata del pagamento in base al tempo di lavoro giornaliero effettivamente prestato (per questo motivo è importante una corretta rilevazione dell’orario di lavoro!). Per una durata del lavoro giornaliero fino a 4 ore vengono pagati 30 minuti. Per più di 4 ore si sale a 60 minuti e oltre le 7 ore sono previsti 90 minuti. Il datore di lavoro non può pretendere che le pause autorizzate dedicate all’allattamento vengano compensate anteriormente o posteriormente oppure siano conteggiate con un saldo del tempo di lavoro negativo. Devono essere considerate normalissimo orario di lavoro!

È inoltre importante sottolineare come tutte queste direttive di legge concernenti la durata delle pause pagate dedicate all’allattamento rappresentino delle disposizioni minime! A seconda della situazione, infatti, i datori di lavoro e le lavoratrici o le parti sociali nel CCL possono e devono fissare anche una durata superiore del pagamento.

Al riguardo dovranno seguire ulteriori provvedimenti.

Se una madre o un bambino ha l’esigenza di prolungare le pause dedicate all’allattamento, il datore di lavoro è obbligato a concedere il tempo supplementare. A seconda delle circostanze, tuttavia, queste pause extra non vengono pagate.

In ultima analisi, le pause pagate dedicate all’allattamento accresceranno anche la qualità della vita familiare e il tasso di occupazione. L’USS approva espressamente il fatto che grazie alla presente riforma anche le donne con un rapporto di lavoro a tempo parziale e i loro poppanti potranno beneficiare di questo trattamento. A tale successo (fortemente osteggiato dall'industria e da determinate cerchie di datori di lavoro) dovranno seguire per l’USS ulteriori misure volte a migliorare la conciliabilità tra lavoro e famiglia come ad esempio l’introduzione di congedi parentali legali pagati, la creazione di posti per la custodia dei bambini e una riduzione degli orari di lavoro settimanali.

Luca Cirigliano, Unione sindacale svizzera (USS).

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