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Contact Center

Verso l’obiettivo, senza attesa

Dopo un costante impegno nelle singole aziende insieme ai nostri iscritti siamo riusciti ad ottenere la firma di un contratto collettivo di lavoro settoriale. Il contratto collettivo di lavoro (CCL) era già in vigore dal settembre 2015, altre imprese vi hanno poi aderito nel 2017, e adesso dal 1° luglio 2018 il CCL del settore dei contact e call center ha ottenuto l’obbligatorietà generale.

Un settore pieno di sfide

Dalla ricerca commissionata da syndicom «Lavorare nel call center» è emerso che il settore dovrà gestire enormi sfide se la Svizzera vuole continuare a fornire prestazioni di alta qualità. Considerando questo difficile contesto syndicom chiede urgenti misure per migliorare le condizioni di lavoro e garantire una formazione ed un perfezionamento continuo ai dipendenti dei contact e call center.

È stato prestato ascolto

Che il settore dei contact e call center dovesse fare qualcosa per i suoi lavoratori lo avevamo capito da tempo – e lo avevano realizzato anche i responsabili aziendali. Ecco come dai negoziati per un contratto collettivo di lavoro aziendale con Capita/avocis sono nate presto delle trattative per un CCL settoriale con l’associazione professionale contactswiss. A questo CCL settoriale nell’estate 2017 ha aderito anche l‘associazione CallNet.ch. Il 1° luglio 2018 infine al CCL è stata conferita l’obbligatorietà generale dal Consiglio federale e adesso vale per tutti gli operatori in Svizzera. Si tratta del primo CCL con obbligatorietà generale in questo settore e dunque rappresenta un bel traguardo per il partenariato sociale.

Ecco i vantaggi del CCL con obbligatorietà generale

Del CCL che ha ottenuto l’obbligatorietà generale approfittano oltre 3000 dipendenti in tutta la Svizzera. Adesso tutti i lavoratori godono di:

  • Chiari salari minimi: a seconda della regione il salario minimo ammonta tra 3500 e oltre 5000 franchi (Legge: nessuna disposizione)
  • 42 ore lavoro/settimana (Legge: 45 ore)
  • Obbligo di una regolare registrazione del tempo lavorato
  • Obbligo ben regolato di predisporre un contratto di lavoro scritto e di fissare il monte ore
  • Limitazione a 12 mesi dei rapporti di lavoro a tempo determinato
  • In caso di disdetta: obbligo di un licenziamento scritto e un termine di disdetta prolungato dopo il 5° anno di servizio
  • Dal 6° anno di servizio 25 giorni di ferie (Legge: 20 giorni)
  • In caso di malattia 100% salario dal 1° giorno di malattia fino alla fine del periodo di attesa dell’indennità giornaliera di malattia e poi 80% per un massimo di 730 giorni (Legge: Da 21 fino a 273 giorni, a seconda di durata assunzione)

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  • fino a 500 franchi/anno per perfezionamenti
  • agevolazioni presso i nostri partner
  • rimborso del contributo CCL obbligatorio

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Ricerca «Lavorare in un call center»

La ricerca arriva alla conclusione che il settore dei call center sarà in grado di vincere le sfide del futuro...

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